Art. 13.
(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna altresì la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari».